1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali inviano alla provincia territorialmente competente una relazione recante:
a) l'indicazione del numero dei centri di cui all'articolo 3, presenti nel territorio di competenza;
b) le caratteristiche di ciascun centro e la programmazione degli interventi adottati per l'anno in corso;
c) il numero dei posti occupati e dei posti disponibili per ogni centro;
d) l'indicazione nominativa del personale addetto, distinto per qualifica e per livello;
e) il numero delle domande pervenute nell'anno precedente con relativa definizione delle assegnazioni.